HOME > Statuto

STATUTO DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO

PREAMBOLO

La cittadinanza del comune di Rosignano Marittimo:
- presa coscienza delle problematiche messe in risalto dalla sempre più stretta interdipendenza della maggior parte dei paesi del mondo;
- ricca di un patrimonio pluridecennale di scambi e di iniziative di Gemellaggio promossi dalla Amministrazione comunale con le città di Champigny sur Marne (Francia), Pardubice (Repubblica Ceka), Musselburgh (Scozia) e Zug (Repubblica Araba Sahrawi Democratica);

intende

dotarsi dello strumento del Comitato di Gemellaggio allo scopo di contribuire positivamente alla creazione di un nuovo ordine nei rapporti internazionali e di promuovere azioni di solidarietà capaci di costituire i legami tra i popoli in uno spirito di pace, democrazia, giustizia e libertà.

Art. 1 - Denominazione e sede

Il Comitato di Gemellaggio è un’associazione fra cittadini che si prefigge di agire, senza scopi di lucro, per il raggiungimento dei fini di cui all’art. 2, in conformità a quanto indicato nel preambolo al presente statuto. Il Comitato di Gemellaggio ha sede in Rosignano Solvay, Via Aurelia n. 449

Art. 2 - Scopi

Il comitato di Gemellaggio si propone di:

  • contribuire all’affermazione dei diritti dell’uomo e alla ricerca permanente della pace e della giustizia, sviluppando il sentimento di fraternità europea e mondiale;
  • contribuire a superare i fenomeni di violenza, terrorismo e sopraffazione presenti in alcuni paesi del mondo, lavorando per il disarmo, con la volontà di scongiurare l’autodistruzione morale e fisica verso cui sembra indirizzata talvolta l’umanità;
  • favorire lo scambio multilaterale di idee, di conoscenze tecnologie, di esperienza in tutti i settori della vita culturale, sportiva, economica e sociale;
  • collaborare con il Comune di Rosignano Marittimo per favorire il processo di cooperazione e sviluppo tra i popoli;
  • impegnare la popolazione del Comune di Rosignano Marittimo e delle collettività limitrofe e gemellate a favore;
  • della lotta contro il razzismo e la discriminazione, in particolare per la protezione delle minoranze immigrate;
  • della lotta contro il sottosviluppo e lo spreco di energia sotto ogni forma per ridurre le disuguaglianze dovute all’insufficienza di risorse materiale e tecnlogiche anche attraverso iniziative di cooperazione per lo sviluppo delle aree internazionali più disagiate e per affrontare il fenomeno dell’immigrazione dal Sud e dall’Est del mondo. A tale proposito il Comitato di Gemellaggio si impegna, fra l’altro, a far conoscere a tutti i cittadini la realtà di Zug, ad allargare le basi di una solidarietà fatta non solo di aiuti economici ma anche di ospitalità a bambini e anziani e a sostenere il popolo Saharawi nel suo cammino verso la libertà e la pace;
  • dell’educazione civica internazionale e della comprensione tra i popoli al fine di sopprimere lo spiriti di dominazione di una nazione sull’altra;
  • della salvaguardia della natura e dell’ambiente;
  • del progresso sociale e della cooperazione in tutti i settori;
  • della promozione di scambi tra i giovani anche incoraggiando l’ospitalità presso le famiglie;
  • dello sviluppo dei rapporti di conoscenza personali e di esperienze tra i portatori di handicap le loro famiglie e le loro organizzazioni;
  • della promozione di scambi turistici tra le varie città gemellate;
  • di una partecipazione libera e responsabile alle attività di Gemellaggio.
Per quanto sopra espresso il Comitato di Gemellaggio si riconosce nei fondamenti, principi, fini e mezzi della “F.M.V.J.”.



Art. 3 - Soci

Possono essere associate tutte le persone fisiche di età superiore ai 14 anni che ne facciano richiesta nonché le associazioni che abbiano attività e scopi affini agli obiettivi e scopi del comitato di Gemellaggio.
La qualità di associato si acquista con il pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Comitato di Gestione e ratificata dall’assemblea e che potrà avere diversa entità per i soci e per le associazioni.
La modifica della quota associativa verrà deliberata dall’Assemblea dei Soci ed entrerà in vigore nell’anno successivo.
All’associato verrà rilasciata una tessera con validità annuale.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

Con l’iscrizione, il socio, acquista il diritto alla partecipazione a pieno titolo alla vita dell’associazione così come alle attività organizzate, a frequentare la sede sociale, ad usufruire dei servizi e delle strutture che l’associazione metterà a disposizione.
I soci sono tenuti al rispetto dello Statuto, delle regole ivi contenute e delle direttive emesse deal Comitato di gestione.
All’interno dell’associazione vige una regolamentazione uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sena limiti temporale e con diritto di voto.

Art. 5 - Fine del rapporto sociale

Il rapporto sociale si estingue:
1. per mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini del 31 dicembre dell’anno in corso
2. per dimissioni del socio
3. per un comportamento in palese contrasto con i principi e scopi del presente statuto; la conseguente espulsione del socio viene dichiarata dal Comitato di Gestione e ratificata dalla successiva Assemblea degli associati.
4. Il socio espulso non può essere riammesso a far parte dell’associazione stessa salvo diverso parere dell’Assemblea.

Art. 6 - Risorse finanziarie e patrimonio

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a. dalle quote associative
b. dall’utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse
c. da contributi dell’Amministrazione Comunale di Rosignano M.mo concessi in base al programma presentato annualmente dal Comitato;
d. da contributi di enti pubblici e/o privati
e. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Il patrimonio è costituito:
a. da eventuali fondi di riserva accantonati con le eccedenze di bilancio;
b. da donazioni ed erogazioni di enti pubblici e/o privati.

Art. 7 - Organizzazione

Sono organi del Comitato di Gemellaggio:
1. L’Assemblea dei soci
2. Il Comitato di Gestione
3. Il Presidente
4. Il Vice Presidente
5. Il Segretario
6. IL Tesoriere
7. Il Collegio dei sindaci revisori
All’interno dell’organizzazione ogni incarico viene svolto senza alcun compenso.

Art. 8 - L’Assemblea dei soci

Sono membri dell’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.
L?Assemblea, organo supremo, è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vice presidente ed in mancanza di entrambi da un membro del Comitato di Gestione nominato dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente secondo quanto stabilito dal Comitato di Gestione e si riunisce almeno due volte l’anno di cui una entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo ed una entro il 31 dicembre per la stesura del bilancio preventivo dell’anno successivo. L’avviso di convocazione, contenente l’o.d.g., che resterà affisso all’albo della sede sociale, dovrà essere recapitato sai soci almeno 15 gg prima della data di convocazione e potrà essere diffuso tramite pubblicizzazione a mezzo organi di informazione.
L?Assemblea può essere convocata in locali diversi da quelli della sede sociale.
L’Assemblea definisce ed approva le linee fondamentali del programma di indirizzo proposto dal Comitato di Gestione, delibera sul bilancio consuntivo, su quello preventivo, sulle modifiche allo statuto sociale, sulla nomina dei membri del Comitato di Gestione del Collegio dei Sindaci Revisori eletti liberamente con il principio del voto singolo (art. 2532, co. 2, c.c.).
Delle riunioni si redige apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea è valida costituita se, in prima convocazione, sono presenti o per delega scritto (non più di una per socio presente), la metà più uno dei soci, in seconda convocazione è valida con almeno 20 soci.
L’Assemblea delibera di norma, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti tenuto conto che in parità di volti quello del presidente vale doppio.
Maggioranze qualificate sono richieste per le seguenti deliberazioni:
MODIFICHE DELLO STATUTO – voto favorevole dei 2/5 dei soci in seconda convocazione e dei 2/3 dei presenti nelle sedute successive;
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE – voto favorevole dei 2/3 dei soci in prima convocazione, di 1/5 dei soci in seconda convocazione.
L’Assemblea straordinaria dei soci si riunisce, quando tutto il Comitato di Gestione è dimissionario, o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei soci specificando gli argomenti da mettere all’ordine del giorno e sottoscritta dai soci richiedenti. In tale Assemblea verranno discussi solo gli argomenti oggetto dell’ordine del giorno.

Art. 9 - Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è formato da un numero massimo di 11 membri, in ogni caso non inferiore a 7. Il numero dei membri è stabilito dall’Assemblea su proposta della Commissione Elettorale. Esso nomina al suo interno il Presidente, Il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
La durata normale del Comitato di Gestione è di 3 anni.
In caso di dimissioni di un membro, il Comitato di Gestione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti e, in caso di esaurimento della lista dei non eletti, a discrezione del Comitato di Gestione fra i soci che il Comitato stesso riterrà più idonei, chiedendone convalida alla prima assemblea.
Il Comitato di Gestione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Comitato e comunque almeno 4 volte l’anno per la definizione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e del programma delle iniziative.
Il Comitato, durante le proprie riunioni può invitare esterni (soci e non) ogni qualvolta lo ritenga necessario per meglio affrontare i temi inseriti all’ordine del giorno della seduta.
Il Comitato di Gestione ah il compito di esercitare la direzione politica, alle linee di eventuali gruppi di lavoro e dell’assemblea dei soci. Può altresì stabilire rapporti di collaborazione con altre esperienze associative, politiche, culturali, istituzionali, economiche, pubbliche e/o private.
Per la validità delle deliberazioni occorre, la presenza della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Delle riunioni del Comitato di Gestione verrà redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un membro del Comitato, apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che sarà letto ed approvato dal Comitato di Gestione nella seduta successiva.
Il membro del Comitato di Gestione che risulterà tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sarà considerato dimissionario e quindi sostituito con la medesima procedura.

Art. 10 - Presidente del Comitato di Gestione

Il Presidente e in sua assenza il Vicepresidente, rappresentano legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, e curano l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio.

Art. 11 - Collegio dei Sindaci Revisori

La gestione finanziaria dell’Associazione è verificata da un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri, due dei quali eletti da Soci ed uno designato annualmente dall’Amministrazione Comunale scelto dall’organico del settore ragioneria e reperimento risorse.
Il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica tre anni.
I Sindaci Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione di ispezione e di controllo.

Art. 12 - Il Segretario

Compiti del Segretario:
a. provvedere alle pratiche necessarie al buon funzionamento del Comitato di Gemellaggio;
b. verbalizzare le sedute del Comitato di Gestione e dell’Assemblea;
c. tenere in modo corretto ed aggiornato i registri dei verbali.

Art. 13 - Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario si apre il 01/01 e termina il 31/12 di ogni anno.
L’Assemblea dei Soci dovrà approvare entro il 31/12 le proposte di Bilancio Preventivo, il programma di iniziative per l’anno successivo ed entro il 30/04 dell’anno successivo, il bilancio consuntivo.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina dei liquidatori.
Esaurita la fase di liquidazione, tutti i beni costituenti il patrimonio dell’Associazione verranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.

Art. 15 - Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.



Scarica Statuto in formato PDF